L'articolo 12 della legge sull' equo canone stabiliva che il canone di locazione e di sublocazione dovesse essere uguale o inferiore al 3. 85% del valore locativo dell'immobile. La legge n. 431 del 9 dicembre del 1998, in ogni caso, ha abrogato gli articoli 12 e seguenti della legge del 1978. Come si calcola l'equo canone? L' equo canone, che ancora oggi rappresenta il canone di riferimento per gli alloggi popolari, dipende dal valore locativo dell'immobile: quest'ultimo è rappresentato dal prodotto del costo unitario di produzione dell'immobile per la superficie convenzionale dello stesso. Per calcolare il costo unitario di produzione è necessario moltiplicare il costo base al metro quadro per i coefficienti correttivi di tale costo. Per calcolare la superficie convenzionale, invece, occorre sommare il 50% della superficie delle autorimesse singole, il 100% della superficie dell'unità immobiliare, il 25% della superficie di cantine, terrazze, balconi e altri accessori simili, il 20% della superficie del posto auto in autorimesse a uso comune, il 10% della superficie condominiale a verde in funzione dei millesimi e il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile goduta in maniera esclusiva dal conduttore.
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I patti in deroga – Le prime modifiche alla legge Equo Canone del 1992 Per rimediare a questa situazione la legge n. 359 del 1992 escluse l'applicabilità dell'equo canone per gli immobili ultimati dopo la sua entrata in vigore e introdusse per tutti gli altri i " patti in deroga ", che permettevano di disapplicare l'equo canone a condizione che il locatore rinunciasse alla facoltà di disdettare il contratto alla prima scadenza. Le norme abrogate nel 1998 Questa disciplina del "doppio binario" venne poi abrogata, assieme alle parti della legge equo canone relative alla locazione abitativa, dalla legge n. 431 del 1998 che introdusse invece la locazione a canone libero (4+4) e la locazione a canone agevolato (3+2). Nel caso della locazione a canone libero, il corrispettivo può essere determinato liberamente, ma la locazione deve avere durata minima di otto anni (salvo disdetta dopo quattro nei casi tassativamente previsti dalla legge). Nel caso della locazione a canone agevolato, il corrispettivo è definito tra i Comuni e le organizzazioni più rappresentative a livello locale sulla scorta di un accordo-quadro nazionale, la durata è più breve e vi sono vantaggi fiscali per il locatore.
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Se quindi oggi la legge 392/78 disciplina ormai solo pochi aspetti della locazione abitativa, quali la successione nel contratto, le spese di registrazione e la partecipazione alla vita condominiale, è invece ancora la normativa di riferimento per la locazione adibita ad usi diversi (impresa commerciale o artigianale, attività professionale, circoli associativi, magazzini collegati ad attività economiche). Non vi sono vincoli all'importo del canone, ma nel corso del rapporto le parti non potranno tuttavia concordare aumenti superiori al 75% dell'indice ISTAT. Secondo la Cassazione è invece legittimo il "canone a scaletta", a condizione che l'aumento a scaglioni dell'importo via via dovuto dipenda da elementi predeterminati e idonei ad influire sull'equilibrio contrattuale. La durata minima del contratto è sei anni (nove per gli alberghi e le imprese ad essi assimilate), con obbligo di dare disdetta almeno un anno (diciotto mesi per gli alberghi) prima della scadenza e rinnovo obbligatorio, salvo specifiche esigenze del locatore tassativamente elencate dalla legge.
Inoltre, qualora il conduttore eserciti un'attività commerciale o artigianale che lo porti ad operare a contatto col pubblico, alla scadenza avrà anche diritto di prelazione e alla corresponsione di diciotto mensilità per la perdita di avviamento commerciale. Gli ultimi ritocchi alla legge Equo Canone del 2014 In deroga a queste (e altre) previsioni fortemente protettive degli interessi del conduttore la legge n. 164 del 2014 (che ha convertito il noto decreto "sblocca-Italia") ha infine stabilito che, in caso di locazioni ad uso non abitativo con canone annuo superiore ad euro 250. 000, le parti possano concordare in autonomia le condizioni contrattuali, purché l'immobile non sia stato qualificato dalla Regione o dal Comune come di interesse storico. Anche questa norma ha subito critiche, sia da chi l'ha ritenuta in danno agli interessi del conduttore e da chi all'opposto vorrebbe completamente abrogata la vecchia legge equo canone in un'ottica di liberalizzazione del mercato. Forse ti può interessare quest'altro articolo sulle grandi locazioni e la legge Equo Canone.
menu Art. Cerca Articolo Ricerca avanzata Cerca Fonti Codice civile | Codice proc. civile | Codice penale | Codice proc. penale | Costituzione | ALTRI | Argomenti - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Fonti > Legge equo canone Titolo I - Del contratto di locazione Capo I - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione (L. 27 luglio 1978, n. 392) [Aggiornato al 12/09/2014] Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione Art. 1 — Durata della locazione Art. 2 — Disciplina della sublocazione Art. 3 — Rinnovazione tacita Art. 4 — Recesso del conduttore Art. 5 — Inadempimento del conduttore Art. 6 — Successione nel contratto Art. 7 — Clausola di scioglimento in caso di alienazione Art. 8 — Spese di registrazione Art. 9 — Oneri accessori Art. 10 — Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini Art. 11 — Deposito cauzionale Art. 12 — Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione Art. 13 — Superficie convenzionale Art. 14 — Costo base Art.