Assistenza legale in caso di alcol test Un ulteriore modifica presente nel Codice della Strada riguarda la presenza di un legale quando si viene sottoposti ad alcol test. La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 dispone che la comunicazione della possibilità di assistenza legale non è necessaria quando si esegue l'alcol test, unitamente ad altri esami del sangue per prestare soccorso ad un soggetto ferito in seguito ad incidente, mentre questa assistenza è necessaria quando l'alcol test venga richiesto dalla polizia giudiziaria. Abuso d'ufficio Può capitare di trovare un agente che, dopo aver imposto l'Alt all'automobilista, riscontrando una infrazione non grave, lo faccia poi procedere raccomandando di utilizzare maggiore prudenza. In passato questi casi potevano comportare un'indagine per abuso d'ufficio nei confronti dell'agente perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell'automobilista, mentre a seguito della sentenza della Cassazione dell'11/10/2017 n° 46788 questa omissione non è configurabile come abuso d'ufficio.
Chi, infatti, dovesse essere fermato dalle Forze dell'Ordine a bordo di un'automobile con targa straniera, rischia – in caso non sia in grado di dare una motivazione lecita della situazione – non soltanto una sanzione molto alta, ma anche il sequestro del veicolo. Dunque, il consiglio spassionato è di evitare questa pratica. Rischia davvero di ritorcersi contro. Ultima modifica: 11 gennaio 2019
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
La nuova versione dell'articolo 93 del Codice della Strada vieta ai residenti in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli con targa estera. Divieto esteso a qualsiasi veicolo, compresi quelli commerciali e il divieto è valido per i cittadini italiani e i cittadini stranieri. In caso di un controllo da parte delle autorità competenti, si rischia una sanzione amministrativa molto pesante (Da 712, 00 a un massimo di 2. 848, 00 euro) con l'immediata esclusione del veicolo dalla circolazione. Se entro 6 mesi dalla violazione, non si presenta la richiesta della documentazione necessaria per il trasferimento all'estero o della mancata immatricolazione in Italia, si rischia la confisca del proprio veicolo. L'articolo 39 del Codice esclude i veicoli in leasing, in locazioni o in comodato d'uso a cittadini italiani (O residenti) da parte di imprese europee prive di sedi nel nostro Paese. Loro possono circolare tranquillamente ma sono obbligati a conservare a bordo del veicolo la documentazione necessaria.
1. COMMA ABROGATO DAL 18 APRILE 2011, N. 59. 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (102) 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.