Il risultato d'esercizio dell'anno scorso della tua azienda è stato uno dei migliori? Dopo anni la tua società è riuscita a tornare in utile nonostante la crisi? Vuoi goderti un po' il frutto dei tuoi sforzi? Se non ci sono piani di sviluppo futuri, puoi decidere con i tuoi soci per una distribuzione degli utili srl. In questa guida sulla distribuzione degli utili della srl tra i soci ti spiego quando è possibile farlo, quali sono gli adempimenti burocratici e legali da rispettare, come redigere ed inviare il verbale presso l'Agenzia delle Entrate, quali sono le tasse da pagare per la distribuzione e quali sono i casi particolari in cui puoi incorrere. Cos'è L'assemblea soci della srl può decidere di ripartire tra i soci gli utili ottenuti dall'esercizio dell'anno precedente o le riserve di capitale: Al momento dell'approvazione del bilancio annuale; In qualsiasi momento dell'anno. Attenzione Durante l'assemblea viene redatto un prospetto di suddivisione e, il verbale che delibera la ripartizione deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni a partire dalla delibera.
In sede di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio, la proposta di distribuzione dell'utile, viene effettuata dall'organo amministrativo. La stessa poi dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa. In caso di deliberazione della distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea previo versamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 200, 00 euro. La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle Entrate, poiché soggetta a imposta di registro. Infatti, l'articolo 4, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (TUR) prevede che " alle assegnazioni ai soci, agli associati o partecipanti ", se hanno per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200, 00 euro. Secondo il Ministero dell'Economia rientrano in questa fattispecie tutte le assegnazioni fatte ai soci (compresi i crediti vantati nei confronti dell'Erario), sia durante lo svolgimento dell'attività sociale che al momento dello scioglimento della società e quindi della liquidazione.
La srl può comunque avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs 472/1997) e quindi procedere a effettuare la registrazione e il pagamento tardivi, entro un anno dal mancato pagamento. La sanzioni e gli interessi in tale situazione variano in base ai giorni di ritardo effettivo. Il versamento va fatto con modello F23 indicante imposta dovuta, sanzioni e interessi. Tassazione La tassazione dipende dal tipo di partecipazione nella srl, se si tratta di partecipazione qualificata o non qualificata (art. 67 tel Tuir). Se possiedi almeno il 20% del diritto di voto o il 25% del patrimonio la tua partecipazione é qualificata, altrimenti é non qualificata. Se hai percepito un dividendo e la tua quota é qualificata, allora il dividendo si somma al tuo reddito per il 49, 72%. Esempio Possiedi il 30% del patrimonio della srl, la tua partecipazione é quindi qualificata. Ottieni un dividendo di 1000 euro. Di questi 1000 euro solo 497, 2 euro andranno a incrementare il tuo reddito, che sarà tassato secondo lo scaglione IRPEF di pertinenza.
Verbale La procedura di registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate é la seguente: Stampare il verbale sul libro delle decisioni dei soci; Stampare due copie del verbale su fogli uso bollo, firmarle e approre su ognuna delle due copie una marca da bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate o cento righe; Pagare entro 20 giorni dal verbale l'imposta di registro tramite F23 con causale "RP" e codice tributo "109 T"; Entro il 28 febbraio dell'anno dopo, la srl deve consegnare certificazione dei dividendi distribuiti a ogni socio (una sorta di "CUD" quindi) ai sensi del D. P. R. 322/1998. In caso di tardiva registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate (quindi oltre il termine di 20 giorni dall'assemblea) si applica la sanzione prevista dall'art. 69 del D. 131/1986 e quindi pari al 120% fino ad un massimo del 240% dell'imposta di registro pari a 200 euro. La sanzione va quindi da un minimo di 240 euro fino ad un massimo di 480 euro, a cui aggiungere l'imposta omessa pari a 200 euro.
Solo dopo aver raggiunto tale somma si potrà applicare la disciplina ordinaria e quindi valgono le condizioni espresse sopra. In caso di srl unipersonale gli adempimenti sono gli stessi della srl ordinaria, quindi occorre procedere con verbale deliberante la distribuzione degli utili (alle condizioni di cui sopra), registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate, pagare bolli e imposta di registro (poiché la proprietà del denaro passa dalla società al socio). Attenzione Se hai una srl unipersonale in trasparenza fiscale, sottolinea nel verbale che si tratta appunto di utili realizzati in trasparenza. Newsletter Ricevi gratuitamente le nuove guide di economia e di finanza di direttamente al tuo indirizzo email. Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni dell' informativa della privacy
Entro il prossimo 30 aprile 2020, ossia 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio al 31/12/2019, le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il relativo bilancio di esercizio. Il decreto Cura Italia, a causa della pandemia Covid-19 in corso, ha prorogato il termine di 120 giorni in 180 giorni, per cui l'approvazione dei bilanci 2019 potrà avvenire entro il 29 giugno 2020 (il 28 è domenica). Il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di 120 giorni deve per il 2020 leggersi 180 dalla chiusura dell'esercizio: per le Spa, secondo l'art. 2364, comma 2 del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio, lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; per le Srl, secondo quanto stabilito dall'art.
Predisporre 2 copie del verbale in bollo, firmate in originale e applicare una marca da bollo di 16, 00 euro ogni quattro facciate o 100 righi. Effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200, 00 tramite mod. F23, utilizzando il codice tributo 109T e causale RP 2018 Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili (RM 22. 174/E), il verbale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del modello 69 e allegando i seguenti documenti: il libro verbale assemblea (da mostrare in visione), le 2 copie del verbale in bollo, nonché la ricevuta del versamento dell'imposta di registro Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio, la delibera di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme al Bilancio e la Nota integrativa. N. B. Come indicato nelle istruzioni delle Camere di Commercio, essendo il verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui si prevede una distribuzione di utili soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, occorrerà dare prova dell'assolvimento di tale registrazione e allegare alla pratica: copia informatica del verbale con la seguente dicitura "Registrazione effettuata presso l'ufficio delle Entrate di …….. in data ……….
I dividendi non confluiscono quindi più nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo. Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente: persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%; società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58, 14% (ovvero, esenzione del 41, 86%); società di capitali ed altri soggetti Ires: base imponibile pari al 5% (ovvero, esclusione del 95%). Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, il legislatore, nel riformare la disciplina ha stabilito una disciplina transitoria. Continua pertanto a trovare applicazione la previgente disciplina: alle sole riserve di utili formatisi fino al 31. 12. 2017; a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Non si può infine dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui: nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili; la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite. La delibera di distribuzione degli utili Una volta verificati ed ottemperati i vincoli predetti, l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli eventuali utili rimanenti. In sede di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio, la proposta di distribuzione dell'utile, sarà effettuata dall'organo amministrativo e dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa.